Art.  2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.